G.I.E. S.r.l.
Germano Industrie Elettriche S.r.l.
GIE Srl, l'ENERGIA delle Isole Tremiti


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   Glossario e Definizioni



L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in occasione della revisione della bolletta e l'emissione delle regole per la nuova Bolletta 2.0 ha pubblicato una Guida alla lettura della bolletta e un nuovo Glossario, che è possibile consultare sul sito dell'Autorità all'indirizzo https://www.arera.it/bolletta/glossario-dei-termini


Di seguito riportiamo alcune definizioni della terminogia utilizzata nel settore elettrico:

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (abbreviata con ARERA):
Autorità indipendente, istituita con la legge n.481 del 14 Novembre 1995, con funzioni di regolazione e di controllo dei servizi pubblici nei settori energia elettrica, gas, idrico e rifiuti(vedi
https://www.arera.it/chi-siamo).

TIV (Testo Integrato Vendita):
è il Testo integrato delle delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (Maggior tutela-Tutele Graduali-Salvaguardia)

TIT (Testo Integrato Trasmissione):
è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;

TIC (Testo Integrato Connessione):
è il Testo Integrato recante le Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione;

TIME (Testo Integrato Misura Elettrica):
è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'erogazione dei servizi di misura delle'energia elettrica;

TIQC - (Testo Integrato della Qualità Commerciale):
è il Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;

TIQV (Testo integrato della qualità dei servizi elettrici):
è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita dell'energia elettrica;

Servizio di Maggior Tutela o Maggior Tutela (SMT):
è il servizio di fornitura di energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’ARERA per i clienti finali di piccole dimensioni (abitazioni e
micro imprese con potenza impegnata fino a 15 kW)

Servizio a Tutele Graduali (STG):
è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 18 giugno 2007;

Servizio di Salvaguardia o Salvaguardia (SS):
è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 18 giugno 2007;

cliente finale:
è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette

cliente domestico vulnerabile:
è il cliente titolare di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) identificato come vulnerabile ai sensi della deliberazione 383/2023/R/eel;

Micro impresa:
è l'impresa con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa:
è l'impresa che ha più 10 dipendenti ma non più di 50, ha un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 2 miliori di euro ma non superiore a 10 milioni di euro e ha solo forniture in bassa tensione su tutto il terriotorio nazionale

cliente avente diritto al servizio di salvaguardia:
è il cliente finale con più di 50 dipendenti e/o con un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro e/o almeno una fornitura in Media Tensione

cliente del mercato libero:
è il cliente finale diverso dal cliente in maggior tutela e dal cliente in salvaguardia;

cliente in maggior tutela:
è il cliente finale cui è erogato il servizio di maggior tutela;

cliente in salvaguardia:
è il cliente finale cui è erogato il servizio di salvaguardia;

energia reattiva:
è l'energia reattiva induttiva;

impresa distributrice:
è l'impresa esercente l'attività di distribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99;

misura dell'energia elettrica:
è l'attività di misura finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva;

misuratore di energia elettrica:
è un dispositivo funzionale alla misura dell'energia elettrica, destinato a misurare l'energia elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo;

potenza disponibile:
è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato. La potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente;

potenza contrattualmente impegnata:
è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dall'esercente ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza l'esercente può derogare dall'installazione del limitatore di potenza;

potenza impegnata è:
i) la potenza contrattualmente impegnata ove consentito;
ii) il valore massimo della potenza prelevata nel mese, per tutti gli altri casi.


punto di immissione:
è il punto in cui l'energia elettrica viene immessa in una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un impianto di produzione elettrica;

punto di prelievo:
è il singolo punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale ovvero l'insieme dei punti in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale, nel caso in cui la potenza disponibile in ciascuno di detti punti sia non superiore a 500 W, entro il limite di complessivi 100 kW, e l'energia elettrica prelevata sia destinata all'alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali e pubblicitari, di cabine telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e di altre utilizzazioni con caratteristiche similari ovvero, in presenza di una linea dedicata ad un impianto di illuminazione pubblica, il singolo punto coincidente, per connessioni MT, con lo stallo di cabina primaria su cui si attesta la suddetta linea o, per connessioni BT, con la partenza in cabina secondaria della linea dedicata;

reti con obbligo di connessione di terzi sono:
i) le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ivi incluse le reti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 25 giugno 1999;
ii) le piccole reti isolate di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 79/99;
iii) le reti elettriche che, alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;
iv) la rete interna d'utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale, su cui grava l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999;


utenza:
è un impianto elettrico connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi;

Lavori semplici e lavori complessi:
il lavoro semplice è la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto in bassa tensione di proprietà dell'esercente, eseguita con un intervento limitato alla presa (l'impianto che collega il contatore alla rete di distribuzione) ed eventualmente al contatore, ovvero la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto in media tensione di proprietà dell'esercente con intervento limitato alle apparecchiature elettromeccaniche, nell'impianto elettrico esistente, ed eventualmente al gruppo di misura esistente. In tutti gli altri casi il lavoro è complesso

Preventivo di ammontare predeterminabile:
è il preventivo per l'esecuzione di un lavoro semplice per cliente BT il cui ammontare, a carico del cliente, è definito in misura forfetaria, indipendentemente dall'effettivo costo delle opere, nel rispetto della normativa tariffaria vigente, e può essere comunicato al cliente all'atto della richiesta della prestazione

bassa tensione (BT):
è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV

media tensione (MT):
è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV

livello specifico di qualità:
è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo cliente finale

livello generale di qualità:
è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire ai clienti finali di una stessa area territoriale




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